La verifica, disciplinata dall'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.7, consiste in un'attività, eseguita in contraddittorio con il progettista, finalizzata ad accertare la qualità del progetto attraverso controlli sistematici sulla completezza degli elaborati, sulla conformità normativa, sulla coerenza tra la documentazione progettuale e sulla concreta realizzabilità dell'intervento.
L'esito della verifica viene formalizzato mediante rapporti tecnici nei quali sono riportate eventuali osservazioni, richieste di chiarimento o non conformità che dovranno essere risolte prima della conclusione del procedimento.
La validazione costituisce invece un provvedimento di competenza esclusiva del Responsabile Unico del Progetto (RUP). Attraverso tale atto il RUP attesta che il progetto, sulla base dell’esito fornito dal soggetto verificatore, è idoneo ad essere posto a base di gara.
È importante evidenziare che il soggetto verificatore non valida il progetto e che il RUP non sostituisce l'attività di verifica con una propria valutazione tecnica. Le due funzioni rimangono autonome e complementari: la verifica fornisce gli elementi istruttori, mentre la validazione rappresenta la determinazione conclusiva della Stazione Appaltante.
Mentre la validazione è un atto che viene compiuto una sola volta durante il processo, la verifica viene sempre condotta su tutti i livelli di progettazione a prescindere da quale sia il sistema di realizzazione dell’opera pubblica prescelto dalla stazione appaltante.
La corretta distinzione tra questi ruoli garantisce imparzialità del procedimento, tracciabilità dei controlli e maggiore affidabilità dell'intero processo di affidamento.
Verifica e validazione sono due momenti distinti di un unico obiettivo: garantire la qualità dell'intervento pubblico. GEA VALIDAZIONI mette a disposizione competenze specialistiche e indipendenza tecnica per supportare la corretta evoluzione del procedimento.